Legge 56/89 pubblicata  sulla  Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24/2/1989.

In questi ventiquattro anni e dieci mesi cosa è stato fatto? Sono stati fatti gli Ordini, ci sono state 8 elezioni, ma non credo, ma questo è un mio punto di vista, che la gente sappia ancora oggi  a distanza di 24 anni cos’è lo psicologo o lo psicoterapeuta.

Art. 5.

(Istituzione dell’ordine degli psicologi)

 

Gli  iscritti  all’albo  costituiscono l’ordine degli psicologi.

Esso e’ strutturato  a  livello  regionale  e,  limitativamente  alle

province autonome di Trento e Bolzano, a livello provinciale.

 

Art. 12. 

(Consiglio regionale o provinciale dell’ordine)

 

1. Il consiglio regionale o provinciale dell’ordine e’ composto  di

sette membri nel caso in cui il numero degli iscritti  non  superi  i

duecento, di  quindici  membri  ove  il  numero  degli  iscritti  sia

superiore a duecento. I  componenti  devono  essere  eletti  tra  gli

iscritti nell’albo, a norma degli  articoli  seguenti.  Il  consiglio

dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno  dei

membri non e’ eleggibile per piu’ di due volte consecutive.

2. Il consiglio regionale o  provinciale  dell’ordine  esercita  le

seguenti attribuzioni:

a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione,  il

presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;

b) conferisce eventuali  incarichi  ai  consiglieri,  ove  fosse

necessario;

c) provvede  alla  ordinaria  e  straordinaria  amminisitrazione

dell’ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare  dell’ordine

e provvede alla compilazione annuale  dei  bilanci  preventivi  e  di

conti consuntivi;

d)  cura  l’osservanza  delle   leggi   e   delle   disposizioni

concernenti la professione;

e)  cura  la  tenuta  dell’albo  professionale,  provvede   alle

iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua  revisione  almeno

ogni due anni;

f)  provvede  alla  trasmissione  di  copia  dell’albo  e  degli

aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia,  nonche’  al

procuratore della Repubblica presso  il  tribunale  ove  ha  sede  il

consiglio dell’ordine;

g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell’ordine negli enti

e nelle commissioni a  livello  regionale  e  provinciale,  ove  sono

richiesti;

h) vigila per la tutela del titolo  professionale  e  svolge  le

attivita’ dirette a impedire l’esercizio abusivo della professione;

i) adotta i provvedimenti disciplinari  ai  sensi  dell’articolo

27;

l) provvede agli adempimenti per la riscossione  dei  contributi

in conformita’  alle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  imposte

dirette.

 

Questi sono due articoli della legge, ove non c’è scritto che l’Ordine debba fare qualcosa per rendere visibile questa nostra professione.

Io credo che gli Ordini devono e possono fare molto  per la visibilità della professione, come sta accadendo ultimamente in varie regioni italiane, per questo mi sono candidato, per avere grazie a voi colleghi che siete l’Ordine la possibilità di Cambiare.

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