Legge 56/89 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24/2/1989.
In questi ventiquattro anni e dieci mesi cosa è stato fatto? Sono stati fatti gli Ordini, ci sono state 8 elezioni, ma non credo, ma questo è un mio punto di vista, che la gente sappia ancora oggi a distanza di 24 anni cos’è lo psicologo o lo psicoterapeuta.
Art. 5.
(Istituzione dell’ordine degli psicologi)
Gli iscritti all’albo costituiscono l’ordine degli psicologi.
Esso e’ strutturato a livello regionale e, limitativamente alle
province autonome di Trento e Bolzano, a livello provinciale.
Art. 12.
(Consiglio regionale o provinciale dell’ordine)
1. Il consiglio regionale o provinciale dell’ordine e’ composto di
sette membri nel caso in cui il numero degli iscritti non superi i
duecento, di quindici membri ove il numero degli iscritti sia
superiore a duecento. I componenti devono essere eletti tra gli
iscritti nell’albo, a norma degli articoli seguenti. Il consiglio
dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei
membri non e’ eleggibile per piu’ di due volte consecutive.
2. Il consiglio regionale o provinciale dell’ordine esercita le
seguenti attribuzioni:
a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il
presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;
b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse
necessario;
c) provvede alla ordinaria e straordinaria amminisitrazione
dell’ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’ordine
e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e di
conti consuntivi;
d) cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni
concernenti la professione;
e) cura la tenuta dell’albo professionale, provvede alle
iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno
ogni due anni;
f) provvede alla trasmissione di copia dell’albo e degli
aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonche’ al
procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il
consiglio dell’ordine;
g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell’ordine negli enti
e nelle commissioni a livello regionale e provinciale, ove sono
richiesti;
h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le
attivita’ dirette a impedire l’esercizio abusivo della professione;
i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell’articolo
27;
l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi
in conformita’ alle disposizioni vigenti in materia di imposte
dirette.
Questi sono due articoli della legge, ove non c’è scritto che l’Ordine debba fare qualcosa per rendere visibile questa nostra professione.
Io credo che gli Ordini devono e possono fare molto per la visibilità della professione, come sta accadendo ultimamente in varie regioni italiane, per questo mi sono candidato, per avere grazie a voi colleghi che siete l’Ordine la possibilità di Cambiare.
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