Autore: Dott.ssa Ada Moscarella

vedi Blog dell’Autore

La risposta definitiva è NO!

I liberi professionisti NON HANNO ALCUN OBBLIGO DI ECM, a meno di lavorare in convenzione con il SSN.

A ribadirlo è il Presidente Nazionale, Fulvio Giardina, interrogato direttamente da un collega, cui risponde per iscritto con queste parole:

Nelle more, è da ritenersi che NON VI SIA ALCUN OBBLIGO formativo per gli psicologi che non svolgano le attività nell’ambito del SSN sopra descritte.

In più, sempre dal CNOP, questa nota, che riprende sostanzialmente quanto riportato nelle parole del Presidente Giardina.

Ancora.
Sul sito dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte, datato 9 Febbraio 2015, si legge:

In riferimento ad alcuni articoli apparsi sulla stampa nei giorni scorsi, si ribadisce che la posizione del CNOP circa la non obbligatorietà di ECM per i liberi professionisti è sempre quella espressa con delibera del CNOP del 23 aprile 2005: l’obbligo di aggiornamento per tutti gli Psicologi deriva innanzitutto dal Codice Deontologico, Art.5 “Lo Psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera…”, le modalità di come ottemperare sono a responsabilità e libera scelta del professionista. Per i dipendenti e/o convenzionati del S.S.N. e/o della Sanità privata accreditata, l’obbligo deriva anche dagli artt. 16 bis e 16 ter del decreto legislativo 501/92 e s.m.i.

Niente è ancora cambiato da quanto spiegato da Federico Zanon in un Editoriale per AltraPsicologia.